Management dello sport
Tirocinio curriculare
Il Tirocinio è un periodo di formazione per avvicinare lo studente a esperienze di tipo professionale che consente di:
- integrare le conoscenze apprese nel corso degli studi;
- di mettere in pratica ciò che hai imparato in forma teorica sui testi universitari;
- di acquisire i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano di studi.
- misurare il tuo livello di conoscenza, per imparare concetti e tecniche relative all’attività lavorativa, per capire le tue inclinazioni e cosa ti piacerebbe fare in futuro.
Il tirocinio curriculare si svolge presso una struttura convenzionata con l’Università (Ente/Azienda) o presso una struttura interna all’Università. Per visualizzare l’elenco delle convenzioni di tirocinio attive con Enti pubblici e privati clicca qui.
Gli studenti, per avviare il tirocinio, devono produrre istanza presso la Segreteria didattica del Dimes mediante presentazione di:
- n. 1 copia del Progetto formativo debitamente compilate e firmate in originale.
- n. 1 autorizzazione al trattamento dei dati personali .
La modulistica da presentare presso la Segreteria didattica del Dipartimento dovrà essere:
- compilata esclusivamente con un editor di testo;
- consegnata almeno un mese prima della data di inizio del Tirocinio.
Conclusosi l’iter amministrativo per la formalizzazione delle pratiche, gli studenti saranno avvisati della possibilità di iniziare le attività di tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a compilare un libretto-diario registrandovi cronologicamente le attività svolte. Il libretto deve essere controfirmato dal Tutor aziendale, cioè colui che sovrintende il tirocinante e ne verifica la presenza presso la struttura ospitante.
Al termine delle attività di tirocinio lo studente consegna presso la Segreteria didattica del Dipartimento:
L’azienda/ente, sottoscrive in originale la Convenzione (modulo di seguito riportato) e provvede a trasmetterla alla Segreteria didattica del DiMeS
La modulistica dovrà essere compilata esclusivamente con un editor di testo.
In attuazione dell’art 10 bis della legge n. 69 del 21/05/2021 la convenzione è esente da imposta di bollo.
Il soggetto ospitante dovrà fornire l’indirizzo di posta elettronica certificata sul quale riceverà la copia della convenzione firmata dal Delegato del Rettore.
Ai sensi comma 3 dell’art 1 del Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n.142 i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei limiti di seguito indicati:
- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
L’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n° 86/CSR del 25/05/2017, recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ha modificato la normativa regionale sui tirocini extracurriculari. Di fatto le nuove Linee guida aggiornano ed integrano la precedente disciplina in vigore dal 2013, superando le criticità emerse in questi anni e adeguandosi ai decreti attuativi del Job Act.
Numerose sono le novità contenute nelle Linee guida, tra cui il superamento della suddivisione dei tirocini in tre tipologie. Ora i tirocini sono individuati in base ai soggetti destinatari: disoccupati, Neet, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, lavoratori a rischio disoccupazione e soggetti disabili o svantaggiati.
La nuova disciplina vuole anche semplificare il percorso di attuazione e ribadisce che l’istituto di tirocinio è l’incontro di tre soggetti: il tirocinante, l’azienda ospitante e il soggetto promotore. Proprio il soggetto promotore dovrà garantire regolarità e qualità del tirocinio stesso con un incremento delle responsabilità in capo ad esso.
Sul fronte dell’indennità viene confermato l’importo minimo di 300 euro mensili. Rivisti anche i limiti numerici dei tirocini attivabili per le aziende: il quoziente del numero massimo di tirocinanti per ogni azienda verrà calcolato tenendo conto dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato attivi al momento della richiesta.
Il tirocinio di orientamento o extracurriculare, è bene ricordare, non è un rapporto di lavoro ed è rivolto a coloro che hanno conseguito un titolo di studio (laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello) presso l’Università degli Studi del Molise. Esso è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra università e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
Predeterminazione dei criteri e delle procedure
Il Settore Tirocini e Mercato del lavoro di Ateneo cura i rapporti con le strutture ospitanti fornendo ogni informazione e documento utile e provvede all’attivazione delle procedure amministrative ed assicurative necessarie.
Il Tirocinio extra curriculare può essere attivato soltanto a seguito dell’avvenuta stipula della Convenzione, secondo lo schema (Modulo a). Alla Convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo Individuale (PFI) contenente l’indicazione degli obiettivi formativi per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello (Modulo c) che indentifichi:
- la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali;
- l’indennità da erogare;
- le garanzie assicurative;
- le attività previste come oggetto del tirocinio;
- i nominativi dei tutor assegnati (Soggetto promotore e Soggetto ospitante).
Tale Progetto Formativo Individuale va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante e dai rispettivi tutor.
Nel Progetto Formativo Individuale vengono, altresì, previsti i compiti e gli obblighi a carico del Soggetto Promotore e a carico del Soggetto Ospitante, nonché quelli a carico del Tirocinante.
Fermo restando la ricerca di candidature e la loro selezione da parte di soggetti ospitanti pubblici attraverso criteri trasparenti ed a seguito di procedure ad evidenza pubblica, l’attivazione dei tirocini extra curriculari da parte dell’Università del Molise avviene secondo le seguenti modalità:
- il Settore, a seguito delle richieste di attivazione dei tirocini extra curriculari pervenute da parte dei potenziali soggetti ospitanti, provvede ad effettuare una preselezione sulla piattaforma informatica di Ateneo ESSE3 dei neo laureati che hanno conseguito il titolo non oltre i 12 mesi che risultino avere caratteristiche formative e professionali compatibili con le richieste pervenute;
- il Settore, individuata la rosa dei potenziali candidati (inclusi quelli che hanno conseguito il titolo presso altri Atenei e che hanno inoltrato la candidatura allo svolgimento di tirocini extracurriculari, sempre che siano in possesso del titolo coerente con il profilo richiesto), invia loro una nota di convocazione via mail alla selezione definitiva, da svolgersi presso la sede del potenziale soggetto ospitante (l’Ufficio avvertirà gli stessi anche telefonicamente e/o l’invio di SMS);
- il Soggetto Ospitante, dopo aver selezionato ed individuato il laureato da avviare al tirocinio, deve darne comunicazione all’Università ai fini dell’attivazione dello stesso.
Inoltre il tirocinante può individuare l’ente/impresa in cui svolgere il tirocinio sia attraverso il servizio di annunci gestito dall’Università in collaborazione con Almalaurea, sia attraverso canali esterni e personali, ad esempio la partecipazione a bandi di selezione da parte di soggetti pubblici e/o colloqui motivazionali presso aziende operanti in ambito extraregionale. Pertanto, nei predetti casi, il Settore curerà direttamente solo le fasi di stipula delle Convenzioni e di sottoscrizione dei relativi Progetti formativi.
Presupposti e condizioni di attivazione
I destinatari dei tirocini extracurriculari attivati dall’Università degli studi del Molise sono i soggetti che hanno completato da non più di 12 mesi i percorsi di istruzione, compresi i percorsi di master e di dottorato. La durata massima del tirocinio, comprensiva di proroghe e rinnovi, non può essere superiore a 6 mesi ed inferiore a 2 mesi.
Il Soggetto ospitante sarà tenuto ad allegare alla Convenzione apposita Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Modulo b) dalla quale deve evincersi quanto segue:
- di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs.n.81/2008, ovvero, ove non vi fosse soggetta (ditta individuale), dovendo ospitare un tirocinante, si impegnerà a sottostare, comunque, a tutti i vincoli imposti dalla normativa;
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99;
- di non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, per mancato superamento del periodo di prova o per superamento del periodo di comporto, come pure in presenza di procedure concorsuali in atto;
- di non avere fruito di cassa integrazione guadagni anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
- di garantire che l’attività del tirocinante sarà coerente con il piano formativo;
- di non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, il personale sospeso/licenziato, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione nonché concentrando la richiesta di attivazione del tirocinio in periodi di picco delle attività in specifici periodi dell’anno;
- di non aver instaurato con il tirocinante da avviare allo stage, nei 12 mesi precedenti, un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di qualsivoglia natura;
- di non poter contemporaneamente per lo stesso tirocinio ricoprire il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.
Verifica delle dichiarazioni sostitutive
L’Ateneo procederà alla verifica delle dichiarazioni oggetto della sopracitata dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà presentata dal Soggetto Ospitante attraverso idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il controllo a campione sui contenuti delle autocertificazioni è effettuato in misura del 10% sul numero di autocertificazioni presentate dai Soggetti Ospitanti.
Fonti normative:
1) Nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 36, della L. 28/06/2012, n. 92.
2) Determinazione Giunta Regionale del Molise n. 252 del 7/07/2017 di recepimento delle nuove Linee Guida.
3) D.G.R. n° 140 del 09 maggio 2019 relativa all’approvazione della modulistica.
4) Nota informativa Convenzione.
N.B. Si segnala che la Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, commi 720-726) prevede che, al fine di limitare le distorsioni e gli abusi sull’utilizzo dei tirocini extracurriculari, entro i 180 giorni dall’entrata in vigore « il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dovranno concludere un accordo per la definizione di nuove “linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari”. In particolare, le linee guida dovranno impedire l’uso “distorto” del tirocinio e definire “livelli essenziali della formazione” che prevedano “un bilancio delle competenze” all’inizio del tirocinio e una “certificazione” di esse “alla sua conclusione”».
Inoltre, la predetta legge prevede che la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del trasgressore, la quale varia da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro.
Inoltre, qualora il tirocinio dovesse essere svolto in modo fraudolento, ossia in sostituzione di un rapporto di lavoro, il soggetto ospitante sarà punito con una ammenda di 50€ per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, fermo restando la facoltà del tirocinante di richiedere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Infine, il soggetto ospitante dovrà integralmente rispettare a favore del tirocinante le disposizioni previste in materia di salute e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Modulistica approvata dalla Regione Molise con D.G.R. n° 140 del 09 maggio 2019:
a) Schema Convenzione tirocinio extracurriculare
b) Dichiarazione sostitutiva allegata alla Convenzione
c) Schema Progetto formativo individuale
d) Attestazione finale tirocinio
e) Dossier tirocinante
f) Modulo privacy
g) Modulo verifica tutor
Per informazioni:
Settore Tirocini e Mercato del Lavoro
Università degli studi del Molise Via De Sanctis, s.n.c. – 86100 Campobasso
Responsabile: dott. Giuseppe LANZA
e-mail: lanzap@unimol.it
tel. 0874-404441