Fisioterapia

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Tirocinio curriculare

Il Tirocinio è un periodo di formazione per avvicinare lo studente a esperienze di tipo professionale che consente di:

  • integrare le conoscenze apprese nel corso degli studi;
  • di mettere in pratica ciò che hai imparato in forma teorica sui testi universitari;
  • di acquisire i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano di studi.
  • misurare il tuo livello di conoscenza, per imparare concetti e tecniche relative all’attività lavorativa, per capire le tue inclinazioni e cosa ti piacerebbe fare in futuro.

Il tirocinio curriculare si svolge presso una struttura convenzionata con l’Università (Ente/Azienda) o presso una struttura interna all’Università.

Per visualizzare l’elenco delle convenzioni di tirocinio attive con Enti pubblici e privati clicca qui.

Per visualizzare il regolamento clicca qui.

Gli studenti, per avviare il tirocinio, devono produrre istanza presso la Segreteria didattica del Dimes mediante presentazione di:

La modulistica da presentare presso la Segreteria didattica del Dipartimento dovrà essere:

  • compilata esclusivamente con un editor di testo;
  • consegnata almeno un mese prima della data di inizio del Tirocinio.

Conclusosi l’iter amministrativo per la formalizzazione delle pratiche, gli studenti saranno avvisati della possibilità di iniziare le attività di tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a compilare un libretto-diario registrandovi cronologicamente le attività svolte. Il libretto deve essere controfirmato dal Tutor aziendale, cioè colui che sovrintende il tirocinante e ne verifica la presenza presso la struttura ospitante.

Al termine delle attività di tirocinio lo studente consegna presso la Segreteria didattica del Dipartimento:

L’azienda/ente, sottoscrive in originale la Convenzione (modulo di seguito riportato) e provvede a trasmetterla alla Segreteria didattica del DiMeS

La modulistica dovrà essere compilata esclusivamente con un editor di testo.

In attuazione dell’art 10 bis della legge n. 69 del 21/05/2021 la convenzione è esente da imposta di bollo.

Il soggetto ospitante dovrà fornire l’indirizzo di posta elettronica certificata sul quale riceverà la copia della convenzione firmata dal Delegato del Rettore.

Ai sensi comma 3 dell’art 1 del Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n.142 i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei limiti di seguito indicati:

  • aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
  • con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
  • con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Modulistica

Al seguente link: https://forms.office.com/e/x6gZKMd6PK è possibile compilare il questionario di valutazione dell’esperienza di tirocinio.

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